La determinazione delle rette degli utenti convenzionati delle Residenze Protette per anziani e la compartecipazione del SSR nella Regione Marche - Aggiornamento ad Agosto 2025 di Ricci Simone Paolo

 

La determinazione delle rette degli utenti convenzionati delle Residenze Protette per anziani e la compartecipazione del SSR nella Regione Marche - Aggiornamento ad Agosto 2025


Il presente documento ha per oggetto l’analisi dell’iter normativo e amministrativo che disciplina la determinazione delle rette a carico degli utenti delle Residenze Protette per Anziani (R3/R3D) nella Regione Marche, con particolare riferimento al regime di compartecipazione alla spesa tra Servizio Sanitario Regionale (SSR) e cittadini alla luce delle nuove Delibera della Giunta Regionale di agosto 2025.

Il sistema di compartecipazione degli utenti alla spesa per l’accesso ai servizi residenziali sociosanitari nella Regione Marche trova fondamento in una serie di provvedimenti regionali succedutisi nel tempo, che ne hanno progressivamente definito e aggiornato i criteri di riparto.

La DGR n. 704/2006 approva il modello di convenzione tipo tra le strutture residenziali e le Zone Territoriali dell’allora ASUR Marche. Essa distingue espressamente tra:

  • Componente sanitaria: di competenza del SSR, disciplinata all’art. 17 del modello di convenzione, ove si stabilisce che “la Zona Territoriale corrisponderà, sulla base delle effettive presenze giornaliere, la seguente tariffa giornaliera per l’assistenza infermieristica e degli operatori socio-sanitari per ciascun ospite”. Degenza ordinaria ospite non autosufficiente - art. 17 € 33,00 (oppure € 16,00 per chi offre nel periodo transitorio 50 minuti) per Residenza Protetta; Nell’allegato B inoltre, al comma 2, viene definita la retta per i Nuclei Demenza ad € 40,00.

  • Componente alberghiera: posta a carico dell’utente, ai sensi dell’art. 18, con una retta giornaliera fissata in € 33,00.

La DGR n. 1729/2010 (novembre) provvede all'aggiornamento degli standard assistenziali e al conseguente adeguamento della quota di compartecipazione del SSR. In particolare, viene fissata a decorrere dal 2013 la quota sanitaria in € 33,51/die, a carico del SSR (vedi sotto art. 15). 


La DGR 1331/2014 richiama e consolida le disposizioni delle precedenti deliberazioni (704/2006 e 1729/2010), fornendo un quadro sistematico delle modalità di determinazione delle quote a carico degli utenti. Tale atto non innova, ma conferma la cornice di riferimento per la determinazione della compartecipazione facendo riferimento per la quota a carico dell’utente ai precedenti atti, mentre per la quota a carico del SSR vengono confermati i € 33,51/die per nucleo R3 e € 45,00 per nuclei R3D.

Ulteriore elemento regolativo è inoltre rappresentato dal modello di convenzione attualmente in uso con le AST, che all’art. 14, comma 6, contempla la possibilità di prevedere, a carico dell’utente, specifiche prestazioni aggiuntive, non ricomprese nella retta base, così definite:

“prestazioni aggiuntive rendicontate e addebitate al soggetto accolto, in caso di erogazione come prestazione extra tariffa, in quanto costituiscono intervento esclusivo di miglioramento del comfort alberghiero, prestazione extra accreditamento o su richiesta del paziente”.

Si ricorda che:

  • La quota a carico del SSR dovrebbe garantire, in via teorica, la copertura del fabbisogno assistenziale minimo  secondo i minutaggi previsti dagli standard autorizzativi;

  • La quota a carico dell’ospite si riferisce principalmente alla componente alberghiera e gestionale (amministrativa, e tutti gli oneri per le attività necessarie fuori dalla quota sopra), nonché alle prestazioni aggiuntive eventualmente fornite.

A far data dal 1 gennaio 2023 con  la DGR 1950/2023, si è dato corso ad un aggiornamento alle tariffe di compartecipazione alla spesa a carico del SSR per le residenze protette, con i seguenti importi:

  • Nuclei R3: € 37,70

  • Nuclei R3D: € 50,63

Grazie anche ad una costante pressione esercitata dal Comitato Enti Gestori, tali incrementi attuati dalla nuova giunta Regionale, tengono conto parzialmente della maggiore intensità assistenziale richiesta,  dell’aumento generale dei costi gestionali, dell’inflazione oltre che della necessità di compensare parte della non integrale copertura del minutaggio assistenziale (così come da previsione ai sensi della DGR 704/2006 e 1729/2010) da parte della quota a carico del SSR. Nel provvedimento, rimangono invece invariate ad € 33,00 le quote previste a carico dell’utenza/comune al netto dei servizi aggiuntivi per entrambi i nuclei, R3 e R3D come si evince dalla figura sotto.


Si ricorda che, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del DPCM 12 gennaio 2017, recante la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, le prestazioni erogate dalle strutture sociosanitarie in oggetto sono a carico del Servizio sanitario nazionale nella misura del 50% della tariffa giornaliera, come espressamente indicato nella norma, che non fa riferimento né alla “quota sanitaria” né ad altre specificazioni.

Tuttavia, nell’azione di management quotidiana, si osserva che la compartecipazione sanitaria raramente riesce, anche a seguito del legittimo incremento concesso dalla giunta Regionale con la DGR 1950, a coprire integralmente i costi dell’assistenza minima prevista oltre agli altri requisiti minimi indicati dai Manuali (infermiere, oss, responsabile di struttura, risk manager, resp. qualità ecc), e le strutture si vedono costrette ad assorbire ancora parte di tali costi a carico dei propri bilanci.

Tale situazione è conseguenza di un asimmetria strutturale storica e divenuta cronica o meglio sistemica, in quanto, occorre evidenziare di come a fronte di uscite che costantemente crescono per gli Enti:

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  • I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono aggiornamenti retributivi periodici, con particolare riferimento ai comparti delle cooperative sociali e degli enti locali.

  • I costi delle materie prime e dei servizi registrano incrementi costanti, in linea con l’andamento del tasso d’inflazione.

  • I requisiti organizzativi e gestionali richiesti dalla normativa sono in costante aumento, come evidenziato dai più recenti manuali di autorizzazione, accreditamento e dalle disposizioni normative vigenti.

  • Lo stato di salute e autonomia degli utenti tende a peggiorare, determinando un crescente bisogno di assistenza e di presidi a supporto, come riscontrabile nei fabbisogni attuali delle strutture residenziali.

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non corrisponda un naturale incremento delle Entrate che sono principalmente composte da due macro filoni:

  • Rette a carico degli utenti (quota stabilita + servizi aggiuntivi);

  • Convenzioni p.l. con AST (in molte zone ben lontane dal 100%);

Ciò premesso, va sottolineato che l’unica leva concretamente disponibile per molti Enti, al fine di far fronte al costante incremento dei costi e mantenere condizioni di sostenibilità economica, risiede in due possibilità principali:

  • l’adeguamento delle rette a carico degli utenti, limitatamente al perimetro dei servizi aggiuntivi erogati ai sensi dell’art. 14, comma 6, della convenzione;

  • la revisione delle tariffe di convenzionamento, come avvenuto nel 2023 dopo un lungo periodo di stasi.

Con DGR 1403/2025 Aggiornamento delle tariffe relative alle Residenze protette per anziani non autosufficienti (R3) e per persone con demenze (R3D). Modifica alle DD.GG.RR. n. 1331/2014 e n. 1950/2023” la Regione Marche incrementa ulteriormente e puntualmente (seconda volta nel quinquennio di governo) la compartecipazione a carico della stessa, portando la quota a carico del SSR con decorrenza 1 luglio 2025 a:

  • Nuclei R3: € 40,57

  • Nuclei R3D: € 54,48

La principale novità, oltre all’incremento tariffario (+7,06 e +9,48 rispetto al 2023 a carico del Bilancio Regionale), rispetto alla precedente DGR 1950/2023 sta nel fatto che alla luce della normativa nazionale sui LEA succitata, la quale prevede che la quota di compartecipazione alla tariffa, per queste strutture sia pari al 50 % del costo totale, viene aggiornata anche la quota di compartecipazione per utente/comune applicabile al netto dei servizi aggiuntivi al pari della quota a carico del SSR.


Va infine ricordato che ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A della succitata DGR:

Art. 3 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI CUI ALL’ ALLEGATO A.2 ALLA D.G.R. 1729/2010

Il valore delle prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato A.2 della D.G.R. 1729/2010 dovrà essere definito in sede di sottoscrizione della nuova convenzione, rispettando il limite massimo pari al 75% del valore della quota di compartecipazione utente/comune. Il predetto valore non potrà essere incrementato, per il successivo anno dalla sottoscrizione della nuova convenzione.

Tolentino. 20.08.2025                          

Direttore Generale “ASP Civica Assistenza Tolentino”

Dott. Ricci Simone Paolo