DM 232/2023: la nuova governance del rischio tra obblighi normativi e tenuta del sistema sociosanitario. Quando la norma accelera. - di Simone Paolo Ricci

Il DM 232/2023 Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonchè la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. (24G00032)” non è una di quelle norme che gli Enti coinvolti possono assorbire per inerzia, è un decreto che pretende trasformazione: delle coperture assicurative, dei presìdi interni, del modo stesso in cui le organizzazioni sanitarie e sociosanitarie tengono insieme rischio, bilancio, formazione e trasparenza. E lo fa con una scadenza che non lascia spazio a interpretazioni creative: entro 24 mesi dall’entrata in vigore (art. 18), con termine ultimo fissato al 16 marzo 2026, data in cui le strutture devono risultare adeguate sotto il profilo contrattuale, organizzativo e finanziario.

Che cosa “chiede” davvero il decreto (e non solo sulla carta)

Per non restare nel linguaggio “da convegno”, la scadenza del 16 marzo 2026 significa che, a quella data, una struttura deve poter dimostrare almeno (e  non pretendo di essere esaustivo, si rimanda ad un'attenta rilettura della norma linkata sopra):

  • Polizza adeguata e coerente con art. 4 e 5 (massimali + retro/ultra) e gestita sapendo che opera l’azione diretta (art. 12 L. 24/2017).

  • Atto organizzativo che istituisce la CVS (art. 16) e ne definisce: composizione, ruoli, flussi, verbali/minute, modalità di istruttoria.

  • Fondo rischi e fondo riserva sinistri effettivamente iscritti in bilancio (artt. 10-11), con criteri di stima formalizzati e aggiornati.

  • Pagina web/area trasparenza con i dati dei risarcimenti (art. 7).

  • Mappa rischi e relazione risk management (art. 17) collegata a eventi, near miss, audit, misure correttive.

  • Sistema di monitoraggio ECM (art. 38-bis L. 233/2021): non “un promemoria”, ma una tracciatura che regge in verifica.

La domanda che conta: il sistema regge davvero?

Qui conviene essere chiari, il DM 232/2023 presuppone un’organizzazione che vanti al suo interno COMPETENZE molto qualificate (medico-legali, legali, attuariali/contabili, risk management), STRUTTURA AMMINISTRATIVA adeguata  per determinati processi e operazioni di  tracciabilità, SOLDI per premi assicurativi più alti e per costi di governance ed in ultimo, ma non per importanza, TEMPO per agire, acquisire know how e far maturare procedure, dati e cultura della documentazione.
Ma, come sappiamo, il nostro sistema sociosanitario è fatto anche e soprattutto di realtà piccole o medio-piccole, spesso eccellenti nella cura quotidiana, inserite bene nel contesto socio-comunitario, ma molto meno attrezzate nei processi amministrativi, nelle risorse umane e strumentali disponibili, nella possibilità di implementare un sistema strutturato tracciabile e corrispondente alla continue pressioni normative. La transizione delineata dal decreto richiede competenze sempre più specialistiche, un incremento della capacità amministrativa e un livello di tracciabilità continua che non tutte le strutture, sono realisticamente in grado di garantire senza un significativo investimento di risorse e cambio di visione. La questione si fa ancora più delicata se collocata nel contesto regionale specifico. In territori come la Regione Marche, dove le strutture sono contemporaneamente impegnate nella gestione delle scadenze e degli adempimenti connessi alla profonda revisione del sistema di accreditamento istituzionale. Due transizioni parallele, in un tempo scosso ancora dagli strascichi del Covid, rischiano di sovrapporsi, sommando complessità, rischi e carichi amministrativi in una fase storica che rende il sistema paradossalmente sempre più attaccabile. La domanda, allora, non è tanto se il quadro normativo sia valido tecnicamente o coerente con i reali bisogni, quanto se il sistema nel suo complesso sia nelle condizioni di reggere questa ulteriore accelerazione regolatoria. Riusciranno gli enti a sostenere l’aumento dei premi assicurativi, a dotarsi delle competenze richieste, a governare un apparato procedurale sempre più esigente e a garantire una tracciabilità continua dei processi? Il punto, forse, non è se questa transizione vada compiuta (già sappiamo che deve essere compiuta e anche in breve), ma con quale passo e con quale intelligenza collettiva va affrontata. Appare più che legittimo chiedersi se sia giunto il momento di interrogarsi su assetti, alleanze e forme di management capaci di assorbire il cambiamento senza esserne travolti (Aziende Socio Sanitarie Territoriali?), aprendo uno spazio di riflessione che preceda l’emergenza e non si limiti ad inseguirla. In assenza di questo spazio, il rischio non è tanto (o solo) l’inadempienza formale e tutti i rischi connessi, ma quanto una progressiva perdita di postura attiva: enti che, più che governare i processi finiscono per subirli, resi sempre più vulnerabili dal correre dei tempi, dall’evolversi delle rappresentazioni e da un susseguirsi di norme che, ora più che mai, sembrano faticare ad allinearsi ai contesti reali in cui dovrebbero trovare attuazione. È con queste carte e su questo campo, che dobbiamo giocare e valutare con molta attenzione la prossima mossa.

di Simone Paolo Ricci

Direttore Generale ASP Civica Assistenza Tolentino







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